Le funzioni e i compiti dei consiglieri di parità (nazionale e locali) si sostanziano nella rilevazione di situazioni di squilibrio di genere al fine di svolgere funzioni di promozione e garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, nella formazione e progressione professionale e di carriera, nella promozione di progetti di azioni positive anche per garantire la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità, nel sostegno delle politiche attive del lavoro, nella promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, nello svolgimento di inchieste indipendenti, relazioni indipendenti e raccomandazioni in tema di discriminazioni sul lavoro.
La figura del consigliere nazionale di parità (insieme ai consiglieri regionali e provinciali) è disciplinata dal d. lgs. n. 198/2006, che agli artt. 12 e 13 detta la procedura della nomina da parte del Ministro per il lavoro di concerto con quello delle pari opportunità, in capo a soggetti (di ambo i sessi) in possesso di determinati requisiti professionali e specifiche esperienze. Per le nomine dei consiglieri a livello locale si provvede su designazione delle regioni e delle province. Il mandato è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Secondo la modifica introdotta dall’art. 1 del d. lgs. n. 5/2010 la rinnovazione è consentita per non più di due volte.Le funzioni e i compiti dei consiglieri di parità (nazionale e locali) sono specificati nell’art. 15 e si sostanziano nella rilevazione di situazioni di squilibrio di genere al fine di svolgere funzioni di promozione e garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, nella formazione e progressione professionale e di carriera, nella promozione di progetti di azioni positive anche per garantire la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità, nel sostegno delle politiche attive del lavoro, nella promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, nello svolgimento di inchieste indipendenti, relazioni indipendenti e raccomandazioni in tema di discriminazioni sul lavoro.
I consiglieri di parità regionali e provinciali presentano annualmente un rapporto sull’attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. In caso di mancata presentazione del rapporto decadono dalla nomina con provvedimento interministeriale.
All’ ufficio del consigliere nazionale di parità e alla relativa provvista di personale e strutture provvede il Ministero del lavoro presso cui l’organismo opera, con autonomia funzionale.
I tre livelli, nazionale, regionale e provinciale, sono collegati tra di loro attraverso un sistema di rete al cui vertice è collocato l’organismo nazionale.
http://www.consiglieraparitasalerno.it/forma/homepage/homepage_ID296.php
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