
Le funzioni e i compiti dei consiglieri di parità (nazionale e locali) sono specificati nell’art. 15 e si sostanziano nella rilevazione di situazioni di squilibrio di genere al fine di svolgere funzioni di promozione e garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, nella formazione e progressione professionale e di carriera, nella promozione di progetti di azioni positive anche per garantire la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità, nel sostegno delle politiche attive del lavoro, nella promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, nello svolgimento di inchieste indipendenti, relazioni indipendenti e raccomandazioni in tema di discriminazioni sul lavoro.
I consiglieri di parità regionali e provinciali presentano annualmente un rapporto sull’attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. In caso di mancata presentazione del rapporto decadono dalla nomina con provvedimento interministeriale.
All’ ufficio del consigliere nazionale di parità e alla relativa provvista di personale e strutture provvede il Ministero del lavoro presso cui l’organismo opera, con autonomia funzionale.
I tre livelli, nazionale, regionale e provinciale, sono collegati tra di loro attraverso un sistema di rete al cui vertice è collocato l’organismo nazionale.
http://www.consiglieraparitasalerno.it/forma/homepage/homepage_ID296.php
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